Art.  1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica del Paese, le associazioni pro loco che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, sia comuni che frazioni.
      2. Può assumere la denominazione di «associazione pro loco», l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

          a) costituzione con atto pubblico;

          b) statuto che consente l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, prevede le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisce che in caso di scioglimento i beni sono devoluti al comune medesimo;

          c) svolgimento dell'attività in un comune nel quale non opera un'altra associazione per la quale concorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 4 anche più associazioni pro loco dello stesso comune.